top of page

ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti

di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti

industriali, dei processi, formule e informazioni relativi

ad esperienze acquisite in campo industriale,

commerciale o scientifico sono deducibili in misura

non superiore al 50 per cento del costo (2);

quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono

deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo

del costo. (3)

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti

di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo

del bilancio sono deducibili in misura corrispondente

alla durata di utilizzazione prevista dal contratto

o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento

iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili

in misura non superiore a un diciottesimo (4)

del valore stesso.

3 bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base

ai principi contabili internazionali di cui al regolamento

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione

del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento

è ammessa alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere

dall’imputazione al conto economico. (5)

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo

102.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1.

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere

dell’ingegno, dei brevetti industriali, [dei marchi d’impresa e] dei

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in

campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura

non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi

d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo

del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e

degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura

corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o

dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo

del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo

del valore stesso.

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell’articolo 67.“.

(2) Le parole “al 50 per cento del costo” sono state sostituite alle precedenti

“a un terzo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. a), DL

4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.

248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le

quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi

di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione

si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4.7.2006

ovvero nei cinque anni precedenti.

(3) Le parole “un diciottesimo del costo” sono state così sostituite alle

precedenti “un decimo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. b),

DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.

248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le

quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi

di imposta precedenti.

(4) Le parole “un diciottesimo” sono state sostituite alle precedenti

“un ventesimo” dall’art. 1, comma 521, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata

in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O n. 211, in vigore dall’1.1.2006.

In precedenza, le parole erano state sostituite alle precedenti “un decimo”

dall’art. 5-bis, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.

(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. g), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page